ANCHE UN ACCERTAMENTO TARDIVO PUO’ ESSERE PERICOLOSO! (Gazzetta Tributaria n. 124/2026)

ANCHE UN ACCERTAMENTO TARDIVO PUO’ ESSERE PERICOLOSO! (Gazzetta Tributaria n. 124/2026)

124 – La Suprema Corte emette un’ordinanza che invita a ricorrere sempre e tempestivamente, pena un autogol!

 Anche il torpore delle vacanze non hanno soffocato l’attenzione del vostro commentatore che evidenzia una circostanza insolita e che dovrebbe mettere in allarme.

La vicenda è questa.

Un contribuente si trova un preavviso di iscrizione ipotecaria dell’Agenzia, effettua l’accesso agli atti e scopre che nel 2016 era stato emesso un accertamento relativo al 2011, di cui non aveva avuto notifica e che riceve, a seguito appunto dell’accesso, nel giugno 2019.

Probabilmente dopo essersi consultato con professionisti nel novembre 2019 viene presentato ricorso (!) avverso detto accertamento.

In primo grado ottiene ragione, in appello invece vengono riconosciute le ragioni dell’Agenzia che aveva eccepito che il ricorso in primo grado era tardivo, in quanto anche con la sospensione feriale l’accertamento ricevuto a giugno andava opposto entro metà settembre, e non a novembre.

Ricorre in contribuente in Cassazione che con la pronuncia in commento conferma la tesi dell’Agenzia (!)

In sostanza il Supremo Consesso con ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026, fa una raffinata distinzione dei momenti processuali: certamente non vi era stata tempestiva notifica dell’accertamento, e quando il contribuente ne ha avuto conoscenza avrebbe potuto eccepire l’intervenuta decadenza dell’Agenzia; ma la decadenza è un’eccezione che deve essere sollevata, validamente, dalla parte e per eccepirla deve esserci un valido processo instaurato.

Ma per attivare un processo devono essere rispettati i termini perentori per proporre ricorso, termini il cui rispetto può essere oggetto di pronuncia d’ufficio e che decorrono comunque dal momento in cui vi è valida conoscenza dell’atto: quindi il contribuente, avendo avuto notizia, a seguito del proprio accesso agli atti, dell’esistenza di un accertamento avrebbe dovuto rispettare il termine per ricorrere di 60 giorni dalla conoscenza, anche se sostanzialmente il ricorso era viziato da decadenza.

Lo scontro tra l’eccezione rilevabile d’ufficio – tardività del ricorso – ed eccezione da azionare in ricorso – intervenuta decadenza per mancanza di tempestiva notifica – riporta in vita un accertamento che se tempestivamente impugnato non avrebbe avuto alcuna vita utile.

Dal che si deve trarre un principio partico: in presenza di un accertamento anche “vecchio” ma comunque conosciuto in ritardo meglio impugnarlo, per evitare che il mancato rispetto del termine di gravame possa rivitalizzare un atto altrimenti viziato da decadenza.

Nel dubbio: meglio ricorre rispettando il termine di 60 giorni dalla conoscenza!

Gazzetta Tributaria, n. 124/2026, 09/09/2026

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