24 Set ANCHE L’AGENZIA SI CONFONDE SUL RITO! (Gazzetta Tributaria n. 161/2025)
161 – La complessità del la procedura tributaria forse provoca qualche titubanza anche all’Agenzia, che riceve una pesante sconfitta dalla Cassazione.
Nel numero precedente abbiamo stigmatizzato un maldestro tentativo del contribuente di aggiramento delle norme tributarie in materia di notifiche; per par condicio ora commentiamo un’azzardata affermazione dell’Agenzia che tenta di rendere nulla una notifica ad un suo ufficio!
Interviene il Giudice di terzo grado per ribadire che l’Agenzia delle Entrate è un organismo unico, persona giuridica di diritto pubblico che si articola anche in strutture periferiche ma non perde la sostanziale unitarietà.
Questo viene ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.15191 del 7 giugno 2025 che risolve a favore del contribuente una intricata situazione.
Una società presenta un interpello per sentire dichiarare la propria esclusione dalla disciplina delle società di comodo; riceve un provvedimento di diniego, lo impugna e perde in primo grado ma vince in secondo grado, con l’affermazione che è legittimo il ricorso avverso il diniego dell’esclusione dalla disciplina limitativa e che era legittimo rivolgersi alla direzione Regionale dell’Agenzia.
Contro questa sentenza della C.T.R. l’Agenzia presenta ricorso in Cassazione eccependo al primo posto l’erroneità della notifica del ricorso originario perché indirizzato alla direzione Regionale dell’Agenzia e on a quella Provinciale (tipica questione di lana caprina!)
Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte “bacchetta” l’Agenzia (per essa l’Avvocatura di Stato che non si comprende come si presti a certi percorsi!), ribadendo che le articolazioni delle strutture dell’Agenzia sono irrilevanti per il contribuente avendo solo una ragione funzionale, e che gli atti interni che operano la distribuzione delle competenze sono privi di efficacia nei confronti degli utenti, e la loro violazione non comporta alcun vizio.
La stessa Cassazione si riferisce a proprie pronunce del 2009, ed è sorprendente constatare che evidentemente non sono ancora state recepite in toto dall’Agenzia!
Oltre che la cattiva figura l’Agenzia deve incassare la conferma dell’esclusione della società dalla disciplina delle società di comodo e la condanna ad una rilevante cifra (oltre 6mila euro) per spese di lite.
Di tutto questo non si legge nulla su FISCO OGGI.
Un commento a latere, la sentenza CTR impugnata in Cassazione era del maggio 2016; la pronuncia della Corte è pubblicata nel giugno 2025, oltre 9 anni dopo: certamente non un esempio di giusto processo!
Oltre tutto essendo l’interpello relativo all’esercizio 2014 viene da pensare che nel frattempo la società avrà cambiato tutti i presupposti.
Non possiamo che sperare che dal 1° gennaio 2026, con l’entrata in vigore del Testo Unico sulla Giustizia Tributaria i processi si razionalizzino.
Gazzetta Tributaria 161, 24/09/2025
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