24 Dic ANCHE LA CASSAZIONE, NEL SUO PICCOLO ……… (Gazzetta Tributaria n. 202/2025)
202 –
Per fine anno una storia di “ordinaria” superficialità che viene giustamente stigmatizzata dalla Corte di Cassazione.
Abbiamo preso a prestito, parafrasandolo, il titolo di un libro di Gino & Michele di oltre quarant’anni fa per cercare di descrivere una situazione che, pur contenendo elementi di profondo significato giuridico, si presenta come rimedio ad un “capolavoro” di superficialità.
La vicenda, per quanto si possa desumere dal testo della sentenza n. 32848 del 16 dicembre 2025 della Corte di Cassazione è la seguente.
Una società di capitali utilizza in compensazione nella propria dichiarazione dei redditi per l’anno 2007 un credito d’imposta (investimenti in aree svantaggiate) maturato da un’altra società si persone (s.a.s.), poi controllata al 100% e che era stata poi incorporata.
L’Agenzia disconosce l’utilizzo da parte del socio originario del credito della società ed emette una cartella di pagamento di recupero.
La società ricorre avanti i giudici di merito e ottiene ragione in primo e in secondo grado, tanto che l’Agenzia ricorre nel 2012 in Cassazione.
Inizia il pasticcio!
La Corte con una sentenza del 2016 dichiarava di accogliere il ricorso dell’Agenzia ma con una motivazione palesemente riferita ad altra vertenza.
La famigerata prassi del copia/incolla aveva colpito ancora una volta, anche al più alto grado, legando ad una vertenza le conclusioni di un’altra.
Contro questa sentenza ricorre per revocazione avanti la stessa Cassazione la società e si arriva quindi ad una pronuncia per correzione di errore da parte del giudice che lo ha commesso.
Con la sentenza in commento la Cassazione, usando termini insolitamente forti, definendo la pronuncia del 2016 (errata) un “simulacro” di sentenza giuridicamente inesistente e ritornando sul contenuto di diritto della controversia, ritiene che abbia errato l’Agenzia nel negare che un credito d’imposta possa essere trasferito ai soci di una società di persone; con una sorta di forzatura, stante l’evidente errore commesso dalla stessa sezione della Cassazione nel 2016 ritiene di poter decidere nel merito, senza cassare con rinvio e da ragione alla società vittima del “pasticcio”, oltre tutto condannando l’Agenzia ad una cifra molto rilevante di spese legali.
Sembra quasi che la Cassazione voglia addebitare le conseguenze del proprio errore dovuto all’utilizzo del copia/incolla di altra sentenza, alla Agenzia che aveva avanzato una pretesa di riscossione infondata!
E’ palese, dal testo della sentenza, l’irritazione ben giustificata della Cassazione che si è accorta dell’errore e probabilmente avrà duramente redarguito la Cancelleria; in sostanza abbiamo una sentenza che per due terzi del testo si occupa di rimediare uno svarione e per un terzo afferma principi di diritto!
La Cassazione non è proprio una formica, ma il titolo di Gino & Michele si adatta perfettamente!
Gazzetta Tributaria 202, 24/12/2025
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