16 Giu ANCHE I GIUDICI SUPREMI, NEL LORO PICCOLO, SBAGLIANO! (Gazzetta Tributaria n. 83/2026)
83 – Il difficile rapporto tra rottamazioni e vertenza tributarie.
Da anni nel panorama tributario appaiono e attraversano la scena vari provvedimenti di rateizzazione agevolata, rottamazione o definizione a saldo e stralcio dei carichi affidati alla Riscossione, con modalità, tempistiche e dimensioni diverse.
Un punto è invece costante: il contribuente deve rinunciare ad eventuali contenzioni in corso.
Da anni si disquisisce sul fatto se la rinuncia comporta la estinzione del giudizio o la sua sospensione sine die, in attesa della conclusione del processo di rateizzazione.
Si tenga presente che vi sono rottamazioni (siamo alla quinta versione, con sfumature intermedie!) che possono durare 9 anni, e se il processo deve restare sospeso tutto questo tempo i ruoli delle Corti di Giustizia Tributaria si intasano di fascicoli spesso inutili; per altro è espressamente affermato dalle varie norme che il procedimento di rottamazione è concluso solo al pagamento dell’ultima rata, pagamento che permette di acquisire definitivamente i vari bonus (abbuono di sanzioni e interessi).
In questo panorama di imprecisioni si colloca perfettamente anche l’ordinanza n. 15107 del 19 maggio 2026 della Corte di Cassazione che presenta uno scenario insolito: la Corte revoca un proprio decreto di estinzione e rinvia alla Corte di Merito per “tenere sospesa” la vertenza.
Cerchiamo di mettere ordine: in relazione all’anno 2013 veniva emesso un accertamento per II.DD. e IVA nei confronti di una società; nel frattempo questa si era scissa e quindi il giudizio avverso l’accertamento veniva instaurato dalle due società, scindente e scissa, con alterne vicende nel merito e con il ricorso in Cassazione dell’Agenzia; la società scissa dichiarava di volersi avvalere della rottamazione quater; anche la coobbligata accettava e quindi la Cassazione nel 2025 estingueva il giudizio.
L’Agenzia delle Entrate si oppone al decreto di estinzione perché la vertenza non è conclusa, e la Cassazione, con l’ordinanza indicata, deve riconoscere che l’ordinanza era sbagliata, quindi rinvia ad altra sezione della Corte di Merito l’intera vicenda, con l’indicazione che questi giudici dovranno esprimersi anche sulle spese.
Ma se l’errore è stato dei Supremi Giudici a chi possono essere addebitate le spese dei gradi, inutili di giudizio?
Intanto, dato che la conclusione della rottamazione quater è prevista per il 2028, abbiamo un paio di anni per pensare che anche i Supremi Giudici, a volte, si sbagliano (e anche FISCO OGGI del 15 giugno 2026 non è da meno perché segnala questa ordinanza come se avesse tracciato un solco interpretativo determinante in una materia scontata!)
Gazzetta Tributaria, 83, 16/06/2026
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