AMMORTAMENTO: POSTA REALE O STIMABILE? (Gazzetta Tributaria n.118/2025)

AMMORTAMENTO: POSTA REALE O STIMABILE? (Gazzetta Tributaria n.118/2025)

118 – In caso di rivalutazione agevolata si rischia di duplicare le deduzioni.

  

Quando si tratta di poste immateriali di costo, e della loro determinazione possono sorgere dubbi e perplessità tali da generare incertezze.

Il caso che evidenziamo riguarda una società che nel tempo ha rivalutato, in base alle leggi agevolative, i propri beni materiali (impianti).

Il dubbio è sorto sulla determinazione della base su cui calcolare gli ammortamenti da spesare annualmente come costo.

La società aveva utilizzato la somma del costo storico del bene e il valore risultante dalla perizia di rivalutazione, ma in sede di verifica da parte dell’Agenzia questa dimensione è stata contestata.

L’anno oggetto della contestazione è stato il 2008 (siamo sempre in presenza di dilatazioni inaccettabili dei tempi di accertamento e di decisione!) e la controversia origina dal fatto che la società ha visto respingere il proprio ricorso contro l’accertamento che ha rettificato la misura degli ammortamenti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17813 del 1 luglio 2025 ha confermato il comportamento dell’Agenzia affermando un principio di diritto: “ I valori iscritti in bilancio dei beni rivalutati a seguito di rivalutazione dei beni ex legge 266/2005 non devono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in base al loro valore corrente.”

Non si può che convenire con quanto affermato dalla Suprema Corte, e sorprende che si sia potuto credere di iscrivere in bilancio valori “gonfiati” sommando valore storico e rivalutazione.

Sui banchi dell’Università si sentiva ripetere: “Il bilancio (della società) deve rappresentare in modo veritiero e corretto…” – art.2423 C.C.

Probabilmente è una affermazione datata, perché le poste fiscali, e le necessità di contenere l’onere tributario, inducono spesso a riportare in bilancio poste stimate e raffrontate a dimensioni imputate solo per conoscenza.

Così è quando si valuta l’effetto della rivalutazione sulla dimensione monetaria del bene, e quindi sulla base su cui conteggiare gli ammortamenti.

In ogni caso sembra addirittura eccessivo che la Suprema Corte debba richiamare all’ordine la società affermando che la base degli ammortamenti non può che essere il valore corrente.

Un richiamo di sano realismo che esclude ogni ipotesi di “ammortamenti gonfiati” e quindi di costi inesistenti.

Quando poi si sommano troppe rivalutazioni, come avveniva in passato per l’attenuazione degli effetti dell’inflazione, le dimensioni reali rischiano di scomparire.

Appare quindi opportuno il richiamo al sano realismo della Suprema Corte, che non perde occasione per condannare anche alle spese di lite la società ricorrente.

 

Gazzetta Tributaria 118, 04/07/2025

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.