ACCANIMENTO IMPOSITIVO E SOCCOMBENZA (Gazzetta Tributaria n. 171/2025)

ACCANIMENTO IMPOSITIVO E SOCCOMBENZA (Gazzetta Tributaria n. 171/2025)

171 – Un esempio di deformazione della realtà fiscale duramente “bacchettata” dalla Suprema Corte.

 

 

A volte anche la ragion di Stato, che dovrebbe governare gli atti della Pubblica Amministrazione, deraglia e le Corti Superiori vengono chiamate a decidere, con evidenza di pubblicità, su situazioni paradossali.

Questo è il caso di una pervicace insistenza sulla tassazione di indennità di trasferta nei confronti di un lavoratore che aveva per contratto il diritto a percepire le indennità in relazione ai propri viaggi.

L’Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento per una cifra rilevante per l’anno 2012 (i tempi sono come sempre dilatati!) per un lavoratore dipendente che aveva percepito somme a titolo di indennità di trasferta esente da ritenuta e imposte nei limiti di legge.

La contestazione dell’Agenzia, riguardante la prova delle trasferte effettuate, veniva respinta in primo grado e tale sentenza confermata in secondo grado nella convinzione dei giudici che la trasferta sia stata effettuata e che l’indennità spettante sia realmente dovuta; oltre tutto le somme eccedenti la misura giornaliera esente venivano normalmente assoggettate ad imposta!

Non contenta l’Agenzia ricorre in Cassazione (ma l’Avvocatura di Stato non vaglia criticamente le pretese?) che con l’ordinanza n.26660 del 3 ottobre 2025 respinge il ricorso.

I Supremi Giudici bacchettano l’Agenzia che si limita a proporre enunciati sterili, senza fornire prove contrarie alla documentazione offerta dal contribuente, e nella pervicacia del sostegno alla proprie tesi arriva a sostenere che il contribuente non aveva diritto alla trasferta, ma avrebbe dovuto essere tassato come trasfertista (regime altrettanto agevolato ma mai preteso, e rivendicato in precedenza), con l’ovvia decisione che tale eccezione non poteva essere prodotto in appello!

L’Agenzia, dichiarata soccombente, non ha neppure la speranza di vedere il giudizio ribaltato con una pronuncia di rinvio, ma la Cassazione annulla direttamente l’accertamento e condanna l’Agenzia a spese legali che superano di gran lunga il preteso gettito contestato.

E l’interprete cerca di comprendere, pur nella asciutta descrizione dei fatti come si ricava dai testi delle sentenze, che senso abbia questo accanimento che alla fine dei fatti provoca solo un irrigidimento del contribuente che si sente vittima e non parte in un processo impositivo in cui, oltre tutto, l’apparato dello Stato può disporre di risorse certamente eccedenti le necessità, ma a volte sembra che le sprechi.

Per altro sappiamo bene che tutti i regimi agevolati suscitano interessi specifici, e quindi anche quello delle trasferte non sfugge alla consuetudine.

 

Gazzetta Tributaria 171, 15/10/2025

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