26 Set A VOLTE ANCHE IL GIUDIZIO TRIBUTARIO SEMBRA “NORMALE”! (Gazzetta Tributaria n. 162/2025)
162 – Deve intervenire la Cassazione per sanzionare la pervicace opposizione dell’Agenzia a situazioni lineari (ma favorevoli al contribuente!).
Dopo due interventi dedicati alla specialità del processo tributario (GAZZETTA TRIBUTARIA N: 160 e 161) con questa nota completiamo la rassegna rientrando nei binari nella normalità.
Uno dei caposaldi della procedura in genere è che il “giudicato esterno” deve fare stato nelle situazioni specularmente uguali; cioè se una certa vertenza per un determinato anno è stata risolta con una sentenza passata in giudicato la stessa interpretazione deve essere data per annualità successive se non cambiano le circostanze di riferimento.
Potremmo semplificare sottolineando che la stessa causa deve essere risolta nello stesso modo del precedente giudiziario definitivo.
Questo viene ribadito con forza dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.17162 del 26 giugno 2025 che conferma la deducibilità fiscale di canoni di leasing pagati da una società per un determinato impianto, canoni che erano già stati riconosciuti deducibili per le annate precedenti, sempre riferite a quell’unico contratto, con sentenza passata in giudicato, e che erano nuovamente stati contestati per l’anno 2010.
Lo svolgimento, come appare dal testo disponibile, era stato complesso: l’accertamento dell’Agenzia era stato annullato in primo grado; su appello di entrambe le parti il secondo grado era stato sfavorevole al contribuente che ricorre in Cassazione e l’Agenzia controricorre.
La Corte, affermando l’efficacia del giudicato nella articolata vertenza da un lato svolge una affermazione che suona ironica; ritiene di non cassare con rinvio per garantire una ragionevole durata del processo: nel 2025 si decide un fatto di 15 anni prima e forse si è già in ogni caso superato il limite della ragionevolezza.
Inoltre pur essendo il contribuente il ricorrente che ha quindi azionato il processo l’Agenzia viene condannata alle spese di lite perché ha resistito negando la validità del giudicato esterno.
Questo anche se, come invano affermato dalla stessa Agenzia, ogni annualità fiscale gode di autonomia: quando le circostanze sono identiche la sentenza definitiva su di un anno deve potersi traslare anche sulle altre annualità senza obbligare a percorrere tre gradi di giudizio.
Principio assolutamente “normale” nella procedura più consueta ma che la Cassazione sente il dovere di ribadire per lo speciale processo tributario evitando forzature e salti di logica!
E il contribuente e il suo difensore non possono che ringraziare!
Gazzetta Tributaria 162, 26/09/2025
Ricordiamo che la GAZZETTA TRIBUTARIA e tutto il suo staff sono nei nuovi uffici di v. Giovanni Mayr, 10 – 20122 Milano.
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