02 Nov CHI ARRIVA PRIMO …….. PERDE! (Gazzetta Tributaria n. 158/2026)
158 – Nel caso di giudizio reintrodotto per rinvio dalla cassazione avviene un rovesciamento delle posizioni.
A volte essere tempestivi e puntuali non risulta produttivo, e porta a conseguenze onerose inaspettate, soprattutto se vi è stato un intervento solo cautelare.
Questa sorprendente conclusione si deve ricavare dall’esame della ordinanza n. 26626 dell’11 ottobre 2026 della Corte di Cassazione, che risolvendo un problema di attribuzione del contributo unificato presenta una sorta di realtà processuale capovolta.
I fatti sono i seguenti.
Un contribuente chiede un rimborso di imposte relative all’anno 2009, non lo ottiene e si forma il silenzio rifiuto, propone ricorso, vince nel 2015 in primo grado, l’Agenzia appella e perde nel 2016 in secondo grado, presentando quindi ricorso in Cassazione che con ordinanza del 2017 cassa con rinvio: il contribuente presenta nel 2018 atto di riassunzione avanti la Corte di Secondo grado, dichiarando di essere parte di un procedimento senza valore (aveva vinto i primi due giudizi nel merito).
Viene emesso invito al pagamento del contributo unificato sul valore nominale della lite, si instaura un nuovo contenzioso su tale richiesta che vede il contribuente, soccombente, ricorrere in Cassazione in merito al contributo.
Con l’ordinanza indicata la Suprema Corte afferma il principio che nel giudizio di riassunzione, che parte dall’annullamento di tutte le sentenze precedenti, le posizioni delle parti sono “nuove” ed avere avuto ragione nelle due precedenti sentenze di merito non conta.
Quindi chi introduce il giudizio assume la veste di attore e deve pagare il contributo unificato sul valore nominale della lite, secondo l’ordinaria misura; il mancato pagamento comporta la sanzione del 200% che è dovuta perché non vi sono circostanze di incertezza sulle posizioni processuali!
Purtroppo la riassunzione era dovuta in quanto la pronuncia della Cassazione cancella tutte le precedenti sentenze, ma i ruoli devono essere valutati con attenzione in relazione alle posizioni processuali.
Essere il primo, senza avere la certezza di una totale ripartenza della controversia, comporta una serie di conseguenze negative, con pagamenti altrimenti non dovuti, sanzioni e spese di lite che fanno crescere l’onere della controversia a dimensioni spropositate, in relazione al contenuto.
Addirittura la Cassazione afferma nell’ordinanza citata un principio di diritto che chiarisce che il giudizio di rinvio grava sulla parte che per prima introduce la nuova fase, indipendentemente dalla posizione processuale rivestita dalla parte nelle precedenti fasi.
Sembra una riedizione confusa del principio olimpico di De Coubertin: non è importante arrivare primo ma partecipare: in questo caso chi arriva primo ….. paga!
Anche il processo tributario presenta anomalie non indifferenti!
Gazzetta Tributaria 158, 02 novembre 2026
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