23 Ott MA NON ESAGERIAMO! (Gazzetta Tributaria n. 152/2026)
152 – In materia di agevolazioni fiscali per il “rientro di cervelli” non si deve esagerare nei benefici!
A detta di tutti i commentatori l’Italia è una nazione dotata di eccellenti istituti di istruzione superiore ed universitari che però offre ai laureati condizioni economiche poco competitive.
Per questo molti giovani “cervelli” dopo aver completato gli studi intraprendono una carriera all’estero, e l’Italia, come molti altri paesi occidentali, ha messo in atto una serie di agevolazioni anche fiscali per indurre i laureati italiani, già ricercatori all’estero, a rientrare in modo da mettere a disposizione del paese le proprie competenze.
La leva fiscale è la più usata, garantendo a chi rientra da una carriera di ricercatore universitario alcuni anni di tassazione molto agevolata in materia di imposte dirette, periodo di agevolazione che viene prorogato se il “cervello di ritorno” acquista in Italia la casa di abitazione (probabilmente questo prolungamento ha come scopo quello di agevolare la permanenza del ricercatore nel nostro paese, avendo una casa in proprietà).
L’Agenzia delle Entrate viene interessata in una situazione di applicazione dell’agevolazione “impatriati” rappresentata dal fatto che un ricercatore, espatriato e rientrato nel 2020, avendo ricevuto in donazione un immobile in cui, dopo il ripristino, ha stabilito la dimora abituale chiede di usufruire della proroga derivante dalla acquisizione della prima casa.
Con una articolata risposta, n.190 del 23 ottobre 2026 l’Agenzia effettua un ampio esame delle normative affermando che l’agevolazione intende riconoscere una proroga del regime di favore se vi è stata l’acquisizione a titolo oneroso della casa di abitazione, mentre una donazione essendo atto gratuito fa venire meno uno dei presupposti del beneficio.
La stessa Agenzia, forse ritenendo di avere espresso una forzatura del dettato letterale della legge, afferma che la possibilità di presentare istanza di interpello dovrebbe essere preclusa nel caso si verta solamente su valutazioni di fatto della applicazione di norme.
Sembra di leggere: in sostanza vi è già una cospicua agevolazione in materia di tassazione diretta e pretendere di prorogala solo per una donazione dell’immobile non soddisfa i requisiti della norma (forse è una forzatura!).
Per questo sembra aleggiare nella risposta un’atmosfera di condanna dell’eccesso di bonus!
Non esageriamo anche se facilmente queste interpretazioni porteranno a far crescere il contenzioso (i benefici sono effettivamente sostanziosi ed è comprensibile il desiderio di estenderli il più possibile).
Gazzetta Tributaria 152, 23 ottobre 2026
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