13 Ott L’INUTILE RICERCA DELL’INDIRIZZO DEL CONTRIBUENTE (Gazzetta Tributaria n. 145/2026)
145 – Tra domicilio eletto e sede legale dove devono essere notificati gli atti alle società?
Un detto di origini antichissime (compare anche nella commedia latina di Plauto!) afferma che il massimo dell’inutilità è rappresentato da “PESTARE L’ACQUA NEL MORTAIO!”
Una recente pronuncia della Suprema Corte sembra la rappresentazione attuale dell’attività inutile, con un susseguirsi di interventi e correzioni che dimenticano il concetto pragmatico che lo stesso Codice di Proceduta Civile formulò quasi un secolo fa in materia di notificazioni.
Il dibattito si impernia tutto sulla validità del domicilio reale o domicilio eletto da un contribuente, e luogo delle notificazioni.
Una società viene raggiuta da un avviso di accertamento relativo all’IVA anno 2010; l’accertamento viene impugnato e la Corte di Primo Grado da ragione alla società; appella l’Agenzia che notifica l’appello agli uffici della società, e la Corte di secondo grado dichiara l’appello inammissibile perché notificato presso la società e non presso il difensore domiciliatario.
Si arriva in Cassazione con il ricorso dell’Agenzia, e la Corte Suprema, con l’ordinanza n. 25428 del 16 settembre 2026 compie una veloce ricognizione delle differenze tra il Codice di Procedura Civile il decreto sul processo tributario, rilevando come la norma speciale, quella tributaria, art.17/546 che prevale, superi la disposizione del C.P.C. (art.137 segg.) per cui la notificazione tributaria può sempre essere fatta presso il contribuente, e l‘elezione di domicilio è facoltativa ed eventuale; quindi un appello notificato alla società presso la sede è valido e la sentenza del secondo grado che ne aveva affermato inammissibilità è errata.
Quindi cassazione con rinvio della sentenza impugnata, e la giostra tributaria riparte.
Due considerazioni: da un lato sembra che anche i Supremi Giudici abbaino dimenticato che una norma generale (art.156 C.P.C.) dice che comunque se una notificazione ha raggiunto lo scopo è valida, e se il contenzioso ha preso forma e prosegue vuol dire che le contestazioni hanno fondamento: scopo raggiunto!
Inoltre, proprio in questi giorni la CEDU di Strasburgo ha condannato l’Italia per la eccessiva durata del processo tributario: in questo caso siamo in presenza di una pronuncia di rinvio, che quindi bene che vada vedrà una sentenza di secondo grado nel 2027 ancora soggetta a gravame, per fatti del 2010; non sarebbe sorprendente, quindi, che anche questa vertenza si avviasse a superare i vent’anni di resistenza.
La CEDU ha affermato che il concetto di “giusto processo” deve avere riguardo anche alla durata della controversia e quando i tempi si dilatano eccessivamente e senza speciali ragioni non vi è, comunque, più giustizia!
Forse quella descritta è tipicamente la situazione emblematica di tempi eccessivi, giustizia negata e spreco, immane, di risorse!
Anche perché, come ricordato, lo scopo della notifica, magari imprecisa, era stato raggiunto e quindi……cui prodest?
Gazzetta Tributaria 145, 13/10/2026
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