E SE NON FOSSE INIZIATA LA CAUSA? (Gazzetta Tributaria n. 144/2026)

E SE NON FOSSE INIZIATA LA CAUSA? (Gazzetta Tributaria n. 144/2026)

144 – Un recente studio sottolinea l’importanza dell’apertura formale della lite.

 Il mondo del contenzioso tributario è certamente connaturato da una serie di peculiarità che lo rendono significativamente unico.

Intanto le dimensioni del fenomeno, con centinaia di migliaia di procedimenti incardinati, che ne fanno un colosso; poi la capacità di costringere la Pubblica Amministrazione a pendere decisioni che altrimenti non sarebbero state assunte, stante l’inerzia strutturale dei pubblici uffici e la carenza della normativa che rende facoltativa, e quindi spesso inattuata, la capacità di intervenire in autotutela.

Di recete uno studio predisposto da Italia Oggi ha segnalato che in 30mila sentenze di estinzione del giudizio del 2026 relative a cause tributarie di primo e secondo grado in circa due terzi dei casi vi è stata la richiesta dell’ente impositore, intervenuta dopo la notificazione del ricorso, che aveva eseguito quanto richiesto.

E’ stato riconosciuto che a seguito del ricorso vi è stato uno sgravio, un annullamento in autotutela, un riconoscimento del rimborso e quindi è venuta meno la materia del contendere.

A seguito di questa pronuncia vengono in genere anche compensate le spese di lite, non essendovi stata comunque soccombenza.

Lo studio citato conferma che in due terzi dei casi le spese sono state compensate e nel restante terzo sono state poste a carico dell’ente (effettivamente se non vi fosse stato il ricorso non si sarebbe attenuto il provvedimento amministrativo richiesto)!

Rimane il dubbio su che fine avrebbe fatto la controversia, nella quale evidentemente il contribuente aveva ragione dato che dopo il ricorso vi è stato l’intervento diretto dell’Agenzia, se la lite non fosse stata coltivata, ovvero se il contribuente si fosse limitato ad una istanza amministrativa di intervento a favore.

E’ facile ipotizzare che il contribuente non avrebbe ottenuto alcuna soddisfazione, andando ad ingrossare quelle schiere di “scontenti”: altro che fisco amico!

Eppure anche di fronte ad una platea di decine di migliaia di casi ancora i giudici non riescono a condannare l’Agenzia al rimborso di quelle spese che il cittadino ha dovuto sostenere per far valere le proprie ragioni.

Certamente per chi scrive vi è una dimestichezza dell’attività professionale, ma ancora una volta si conferma che ogni controversia deve essere portata all’attenzione dei giudici per garantire un certo equilibrio di posizioni e di ragioni!

Nel mondo tributario, quindi, il vecchio detto che “chi tace acconsente” non ha alcun senso: chi tace viene penalizzato e sopposta ad effetti negativi, penalizzazioni e spese!

Quindi: meglio litigare che subire in silenzio!

Gazzetta Tributaria 144, 12/10/2026

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