30 Set DIALOGO TRA SORDI (O TRA CHI NON VUOL SENTIRE!) – (Gazzetta Tributaria n. 138/2026)
138 – Una vicenda dall’andamento sorprendente permette di definire l’efficacia della dichiarazione integrativa
Una nota su FISCO OGGI scopre una situazione che merita di essere raccontata ai nostri lettori.
Nel 2011 una società tiene una contabilità IVA che viene presentata nella dichiarazione 2012 con un debito di imposta, non versata.
A seguito della iscrizione a ruolo di quanto dichiarato ex art.54bis D.P.R. 633/72 la società impugna la cartella e presenta una dichiarazione integrativa che corregge la previsione di imposta dovuta per l’anno 2011.
Inizia un balletto sorprendente:
Nel 2016, in primo grado la società è soccombente; tale pronuncia viene confermata anche in appello l’anno dopo ma nel giudizio per Cassazione relativo a tale diniego la Suprema Corte, nel 2023 cassa la sentenza di appello e rinvia.
Il nuovo giudizio di appello si svolge nel 2024, dà ragione alla società riconoscendo che la dichiarazione integrativa poteva correggere la dichiarazione iniziale, tale pronuncia viene gravata di ricorso in Cassazione dall’Agenzia che il 16 settembre 2026 pronuncia l’ordinanza n. 25406 che …… non risolve la questione!
Infatti la Cassazione con l’ordinanza indicata cassa con rinvio la sentenza della Corte Tributaria di appello, dato che afferma una serie di principi rilevanti ma disattesi.
Intanto ribadisce che anche dopo l’iscrizione a ruolo del risultato della liquidazione – per l’IVA l’art.54bis/633, per le II DD l’art. 36bis/600 – può essere presentata una valida dichiarazione integrativa, salva l’applicazione delle sanzioni, entro il termine ordinario per l’accertamento; ma la dichiarazione integrativa di per se non costituisce elemento di conoscenza del procedimento di correzione che sia stato applicato, che deve essere dimostrato dal contribuente.
Pertanto la Cassazione (e rileviamo che il relatore della causa sia nel 2023 che nel 2026 è stato lo stesso magistrato!) rinvia nuovamente la vertenza alla Corte Tributaria di appello perché vada a verificare se la dichiarazione integrativa avesse un fondamento, in quanto la dichiarazione fiscale, essendo dichiarazione di scienza e non di volontà deve basarsi su fatti certi e non su opinioni del contribuente e questi fatti devono essere appalesati.
Intanto siamo alla sesta puntata di una “fiscaltelenovela” che si avvia a battere ogni record ed al cui confronto le tradizionali produzioni televisive brasiliane sono da poco!
Viene da tremare, infine, pensando a quando, in conclusione di tutti i vari passaggi, saranno anche liquidate le spese legali a carico del soccombente finale. Forse in un caso del genere una pronuncia che compensi le spese sarebbe bene accetta!
Se vi saranno ulteriori puntate sarà interessante seguirne lo sviluppo!
Gazzetta Tributaria 138, 30/9/2026
Sorry, the comment form is closed at this time.