07 Nov PEC AMMINISTRATORI: LE SORPRESE NON FINISCONO MAI! (Gazzetta Tributaria n. 184/2025)
184 – Con una sorta di “colpo di mano” ritorna per legge l’obbligo di iscrivere al registro imprese una specifica PEC amministratori.
Non sono gli esami di Eduardo de Filippo a non finire mai, ma la pantomima sull’obbligo di iscrivere al Registro Imprese una PEC per gli amministratori di Società torna alla ribalta con un piccolo blitz operato dal legislatore che nel D.L. 159/2025 – Sicurezza sul lavoro – ha introdotto un obbligo di regolarizzare l’iscrizione della PEC amministratori entro il 31 dicembre 2025; il testo della norma è all’art.13, comma 3 del D.L.
E’ un decreto legge che deve essere convertito entro il 31 dicembre, e quindi non è escluso che le sorprese proseguano, ma già ora vi è un generale sconcerto.
La nostra GAZZETTA TRIBUTARIA si era occupata di questo “pasticcio” nei numeri 62, 108 e 113 di quest’anno, ed ora dobbiamo tornare sul tema, stimolati anche dalla forzatura voluta dal legislatore: approfittare di un decreto legge sulla sicurezza sul lavoro per introdurre una correzione sulla PEC amministratori (dov’è a tal riguardo la straordinaria necessità ed urgenza che giustifica il D.L.?)
Intanto la norma è contenuta in un decreto legge soggetto a conversione: questa dovrà avvenire sostanzialmente in concomitanza con la scadenza del termine, e quindi salvo chiare comunicazioni di difformità nella fase dibattimentale non possiamo che suggerire di rispettare la scadenza indicata.
Pur avendo avuto tanto tempo per rimediare alle storture che sono state segnalate, le modifiche di autunno 2025 si limitano a ribadire l’obbligo, senza risolvere tanti dubbi: quali sono gli amministratori interessati; e confermato che la PEC ha quale formale riscontro la persona dell’amministratore, e non la carica, così che amministratori con numerosi incarichi, magari in società totalmente autonome, possono usare la stessa PEC e non devono disporre di un pluralità di indirizzi; l’obbligo riguarda anche enti commerciali non in forma societaria, che agiscono sul mercato ?( e che dire degli enti non commerciali che pure esercitano, marginalmente, attività commerciale?).
Inoltre rimane dubbia la permanenza in capo allo stesso soggetto amministratore che sia anche iscritto in un albo professionale (in quanto tale doveva avere ex lege da anni una PEC individuale), di un distinto obbligo di indicazione di un’altra PEC quale amministratore.
Infine appare quanto meno stravagante che la norma preveda l’obbligo del deposito della PEC in primis per l’Amministratore Unico (e fin qui non ci piove), oppure dell’Amministratore Delegato e in mancanza di questo del Presidente: quindi non tutti gli amministratori sono obbligati, e la PEC del Presidente che è per legge il legale rappresentante della società, viene citata solo in via residuale, privilegiando la funzione negoziale a quella legale!
Questa interpretazione è quella che più lascia perplessi, perché il regime formale delle società, secondo l’insegnamento della Cassazione in decine di pronunce, non può mai escludere la diretta responsabilità del presidente, e invece in questa particolare previsione la sua funzione appare marginale.
Ma allora non solo gli esami, ma anche i pasticci non finiscono mai!
Gazzetta Tributaria 184, 07/11/2025
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