TRASPORTO DEGLI AMMINISTRATORI: IL LIMITE DELLA CONVENIENZA (Gazzetta Tributaria n.150/2025)

TRASPORTO DEGLI AMMINISTRATORI: IL LIMITE DELLA CONVENIENZA (Gazzetta Tributaria n.150/2025)

150 – Alla Cassazione non si può richiedere un assenso o dissenso assoluto per l’uso di un certo mezzo di trasporto.

  

Certamente l’uso di un elicottero per gli spostamenti aziendali, e la fama del nome dell’azienda che è coinvolta nell’accertamento sono due elementi di attenzione per una recente sentenza che, more solito, viene presentata da FISCO OGGI come una vittoria dell’Agenzia ma che semplicemente sospende il giudizio.

Una importante società industriale di prodotti alimentari è proprietaria di un elicottero che viene utilizzato, principalmente, per i collegamenti tra l’aeroporto del capoluogo e lo stabilimento situato al un centinaio di chilometri di distanza nell’Appennino Centrale.

L’Agenzia delle Entrate contesta la deducibilità dei costi di esercizio per questo mezzo di trasporto, e con appositi avvisi di accertamento rettifica gli imponibili per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012.

Dopo un primo verdetto interlocutorio la sentenza di secondo grado annulla gli accertamenti riconoscendo la strumentalità dell’uso del velivolo.

Ricorre in Cassazione l’Agenzia e con la sentenza n. 19983 del 17 luglio 2025 i Supremi Giudici ribadiscono la necessità dell’utilizzo strumentale del bene, cassano la sentenza impugnata e rinviano ad altra sezione della Corte Regionale d’Abruzzo.

Il principio che viene strettamente affermato è che non basta un generico utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa, ma deve essere dimostrata, secondo la portata dell’art.164 n.1 TUIR la “specifica destinazione all’utilizzo esclusivo come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”

Trattandosi di un mezzo di trasporto utilizzato dall’alta dirigenza e dagli amministratori è certamente arduo riuscire a collocarlo tra i beni strumentali, in quanto si tratta in ogni caso di un elicottero mentre l’azienda produce pasta!

Però la limitazione formale certamente è apparsa tropo stretta anche alla Cassazione che ha cassato la primitiva pronuncia della C.T.R. rinviando al giudice di merito per valutare la strumentalità dell’utilizzo del bene, di cui è stato dimostrato che il 97% del tempo di volo era dedicato alla funzione di raccordo aeroporto/stabilimento.

Forse consci dell’incertezza della situazione i redattori di FISCO OGGI nel numero del 6 agosto 2025 hanno deciso di anticipare il giudizio e titolano: “..….deducibile se indispensabile all’attività”, certamente travalicando i confini della pronuncia della Cassazione che non ha mai citato l’indispensabilità ma che si riferisce alla strumentalità nell’attività propria dell’impresa.

Un titolo roboante attira più l’attenzione di una affermazione prudente, anche se fondata!

Non resterà altro che attendere la nuova pronuncia, considerando che questa rischia di essere resa quando magari anche gli elicotteri saranno pezzi da Museo: stiamo disquisendo dei redditi 2009, e quando la nuova sentenza arriverà sarà vicina la decorrenza di vent’anni dall’utilizzo!

 

Gazzetta Tributaria 150, 07/08/2025

 

La Gazzetta Tributaria trasloca da p.za Diaz a v. Mayr 10, sempre a Milano; questo complesso spostamento che si concluderà a settembre potrà causare qualche ritardo e ci scusiamo in anticipo!

 

 

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