INCERTEZZA DA SENTENZE CONTRADDITTORIE (Gazzetta Tributaria n.149/2025)

INCERTEZZA DA SENTENZE CONTRADDITTORIE (Gazzetta Tributaria n.149/2025)

149 – La semplificazione degli adempimenti non deve dimenticare la necessità di norme chiare e certezza degli ambiti di azione.

  

La GAZZETTA TRIBUTARIA vuole essere un agile e tempestivo strumento di informazione in materia fiscale (e dintorni) per i nostri amici, e quindi le nostre affermazioni spesso si rifugiano nell’enunciazione delle interpretazioni, senza assumere la profondità di un vero e proprio trattato come invece la materia richiederebbe.

Questo per rassicurare i lettori che sull’argomento: “cancellazione della società dal registro imprese e conseguenze fiscali” non ci dilungheremo in approfondite analisi delle circostanze.

Ma non possiamo esimerci dal segnalare che l’Agenzia delle Entrate, attraverso il suo organo ufficiale di comunicazione “FISCO OGGI” getta nell’incertezza più assoluta ogni interprete delle norme attuali.

Il 28 luglio 2025 esce un commento ad una ordinanza della Cassazione intitolato:” Società cancellata dal registro: liquidatore attivo per cinque anni”; il 5 agosto 2025 (dieci giorni dopo!), viene commentata un’altra ordinanza della Cassazione con una nota dal titolo: “Se la società è ormai estinta non può ricorrere in Cassazione”.

Il dubbio sorge immediato: con una società estinta, secondo la dottrina prevalente, vengono meno gli organi societari, non vi è alcun mandato di rappresentanza che possa sopravvivere, e unici a poter in qualche modo agire per conto del cessato ente sono i soci, nell’ambito delle proprie residue responsabilità; invece sembra di intendere che anche la cancellazione formale della società per conclusione della liquidazione, dato che è entrato in vigore l’art.28 del D. Lgs. 175/2014 che presenta una finzione giuridica ai fini fiscali ritardando di 5 anni l’effetto della cancellazione, rimane un potere residuo di rappresentanza dell’ex liquidatore per tutti i 5 anni.

La GAZZETTA TRIBUTARIA cerca di non esprimere considerazioni assolute, ma certamente leggere simili contraddizioni non agevola quel principio di collaborazione che dovrebbe governare i rapporti con il Fisco!

Se neppure l’Agenzia riesce a formulare un indirizzo chiaro sul potere di rappresentanza del liquidatore di società dopo la cancellazione, non si può pretendere che vi sia un comportamento unitario.

Certamente la massa di ricorsi che affluiscono alla sezione tributaria della Cassazione può generare pronunce contradditorie, ma segnaliamo solo che la sentenza di Cassazione n.  25415 del 23 settembre 2024 afferma a chiare lettere che dopo la cancellazione della società il liquidatore perde ogni rappresentanza giuridica, e l’ordinanza n .10429 del 22 aprile 2025 afferma il contrario, valutando una ultra durata di 5 anni del potere di rappresentanza dell’ex liquidatore.

E il povero contribuente, in questa dissonanza, rischia di perdersi!

Per fortuna, ai fini delle eventuali sanzioni, una norma afferma che non vi possono essere aggravi per la condizione di incertezza assoluta, ma in ogni caso diviene più complesso tenere un comportamento lineare.

 

Gazzetta Tributaria 149, 07/08/2025

 

La Gazzetta Tributaria trasloca da p.za Diaz a v. Mayr 10, sempre a Milano; questo complesso spostamento che si concluderà a settembre potrà causare qualche ritardo e ci scusiamo in anticipo!

 

 

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