ESENZIONE IVA E PRESTAZIONI DIDATTICHE: NON BASTA L’ ESAME. (Gazzetta Tributaria n.147/2025)

ESENZIONE IVA E PRESTAZIONI DIDATTICHE: NON BASTA L’ ESAME. (Gazzetta Tributaria n.147/2025)

147 – L’Agenzia chiarisce che non tutte le prestazioni didattiche possono godere dell’esenzione IVA, perché devono soddisfare due requisiti.

  

Data l’incidenza dell’attuale aliquota IVA poter fornire servizi “esenti” costituisce un vantaggio in termini di competitività sul mercato.

Per questo sono frequenti gli interpelli per avere conferma dell’inclusione della prestazione fornita tra quelle esenti.

Questa è la ragione della risposta di questa mattina n. 201 del 5 agosto2025, che puntualizza su di un aspetto spesso sottovalutato: essendo l’esenzione un beneficio che incide anche sulle finanze comunitarie per goderne vi è la necessità di piena rispondenza ai requisiti richiesti.

La fattispecie è questa: un Ente accreditato e riconosciuto dal certificatore nazionale e da alcune Regioni rilascia una particolare “patente di alfabetizzazione digitale” necessaria per poter partecipare a taluni concorsi pubblici ed eventualmente ricevere la nomina (siamo nell’ambito della scuola, in cui sia il personale docente che quello tecnico debbono dimostrare di “sapersela cavare” con computer e programmi).

La certificazione in oggetto è rilasciata dopo un esame specifico, ma non è necessario che i concorrenti abbiano seguito presso l’ente un percorso formativo specifico.

L’Agenzia, dopo l’esame dell’attività svolta dall’ente istante, ribadisce che secondo la disciplina comunitaria, che è stata recepita nella nostra legge IVA con l’esenzione di cui all’art.10, n.20, il beneficio è connesso alla prestazione didattica di “insegnamento” (formazione, riqualificazione ecc.) che deve rappresentare il motivo principale della prestazione educativa.

Viene scomposta l’esenzione in due componenti: una soggettiva ed una oggettiva che devono coesistere nel soggetto che eroga la prestazione.

La prima (condizione soggettiva) è legata al possesso dei requisiti di qualifica di istituto riconosciuto dal Ministero nel campo dell’erogazione di formazione al personale; essere iscritti negli appositi elenchi regionali; essere riconosciuti e accreditati dall’ente unico di certificazione nazionale; questi requisiti, soggettivi, sono riscontrati nell’ente appellante.

Ma l’Agenzia nella risposta citata sottolinea come anche la prestazione fornita debba rispondere a determinati requisiti oggettivi e cioè essere un corso educativo o didattico, e questo non viene riscontrato nel caso di un semplice riscontro in forma di esame per la verifica di determinate conoscenze e abilità.

Viene ribadito che entrambi i requisiti specificati: soggettivo ed oggettivo, devono coesistere nella prestazione che viene fornita, e la carenza di uno di questi rende la prestazione imponibile!

Con i nuovi strumenti di comunicazione, forse, può essere meno disagevole soddisfare entrambi i requisiti, ma ad oggi non vi è esenzione!

 

Gazzetta Tributaria 147, 05/08/2025

 

La Gazzetta Tributaria trasloca da p.za Diaz a v. Mayr 10, sempre a Milano; questo complesso spostamento che si concluderà a settembre potrà causare qualche ritardo e ci scusiamo in anticipo!

 

 

 

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