RITORNO ALLE ORIGINI (TANTO LONTANE DA DOVER ESSERE RINFRESCATE!) (Gazzetta Tributaria n.144/2025)

RITORNO ALLE ORIGINI (TANTO LONTANE DA DOVER ESSERE RINFRESCATE!) (Gazzetta Tributaria n.144/2025)

144 – Sia pure relativamente ad un campo insolito: il corrispettivo per lo smaltimento rifiuti, l’Agenzia “bacchetta” chi non conosce i fondamenti dell’IVA.

 

La legge istitutiva dell’IVA, nella propria forma tradizionale, appare come un corpus ben strutturato, sostanzialmente immutabile nel tempo almeno per i concetti basilari: base imponibile, momento impositivo aliquota ed esenzioni, detrazione.

Sporadici interventi del legislatore possono variare sia l’imponibilità, ordinaria o agevolata, che eventuali esenzioni, ma senza toccare i principi fondamentali.

Stupisce quindi che venga richiesta una consulenza giuridica all’Agenzia sulla rilevanza del momento impositivo (risposta n. 12 del 1 agosto 2025).

Il casus belli è questo.

La legge di bilancio 2025 ha modificato l’aliquota relativa al corrispettivo per il conferimento di rifiuti per lo smaltimento dal 1 gennaio 2025, riportandolo dalla precedente tariffa agevolata 10% alla tariffa ordinaria.

Si tratta evidentemente di una prestazione di servizi, come tale regolata dall’art.6 della legge IVA sulla determinazione del momento impositivo.

Quando in tempi lontani abbiamo affrontato lo studio dei fondamenti dell’IVA (stiamo parlando di oltre cinquant’anni fa!) un principio si è consolidato come granito: per le cessioni di beni il momento impositivo è la consegna o spedizione, per le prestazioni di servizi il pagamento; per entrambi, se antecedente, rileva l’eventuale emissione di fattura.

Eppure l’associazione dei comuni chiede alla Direzione Contribuenti dell’Agenzia se, essendo variato il regime di imponibilità dal 1 gennaio 2025 deve essere data rilevanza al pagamento oppure all’effettuazione dell’operazione (domanda sostanzialmente inutile!).

L’Agenzia, certamente con pazienza malcelata, nella risposta citata ripete il testo dell’art.6 IVA, percorre con minuzia i vari passaggi per confermare che se la prestazione è stata fatturata o pagata nel 2024 godrà dell’aliquota agevolata mentre se così non è stato deve essere applicata l’aliquota ordinaria come variata dalla legge di bilancio.

Un “principio di diritto, un articolo su FISCO OGGI del 1 agosto 2025 per ribadire un concetto elementare: per le prestazioni di servizi rileva quanto avviene per prima: fatturazione o pagamento (lo ricorda anche uno studente del primo anno!).

Forse è un’applicazione pratica del principio dei latini: “repetita juvant”, ma a noi interpreti del 2025 sembra una grande perdita di tempo e spreco di energie!

 

Gazzetta Tributaria 144, 04/08/2025

 

La Gazzetta Tributaria trasloca da p.za Diaz a v. Mayr 10, sempre a Milano; questo complesso spostamento che si concluderà a settembre potrà causare qualche ritardo e ci scusiamo in anticipo!

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