01 Ago RAPPORTI INFRAGRUPPO INTERNAZIONALE –TRANSFER PRICING (Gazzetta Tributaria n. 143/2025)
143 – Una strana pronuncia della Cassazione affronta e non risolve il problema della giustificazione del transfer pricing.
In una economia di mercato sana, che oramai supera di gran lunga i confini nazionali diviene arduo far convivere le logiche di gruppo con i singoli ordinamenti fiscali nazionali.
E questo senza che debba intervenire il Presidente Trump con le sue estemporanee prese di posizione!
La problematica è indubbiamente complessa sia sotto il profilo della dimostrazione delle logiche di compensazione che riguardo l’aspetto della inerenza delle formalità di trasferimento.
È conoscenza comune che vi siano regole transazionali che stabiliscono, in un gruppo strutturato, che ogni national branch deve ricevere un contributo, per esempio, del 5% del fatturato, o del costo del personale o simili, trasferendo ad altre realtà del gruppo o alla holding al vertice le eventuali eccedenze.
Il caso che ha generato la pronuncia è questo.
L’Agenzia effettua una verifica sulla società italiana di un gruppo mondiale con sede in Belgio, e riscontra lo storno di componenti positive di reddito proprio per raggiungere quella percentuale di redditività prefissata; alla richiesta della documentazione relativa viene esibito il “regolamento” mondiale del gruppo.
Il conseguente accertamento viene impugnato, e dopo aver perso in primo grado la società ottiene ragione in appello.
L’Agenzia ricorre in Cassazione che con l’ordinanza n.18714 del 10 luglio 2025 dimostra tutta la difficoltà di ricomprendere nei confini delle norme nazionali un fenomeno ben più ampio.
Infatti anche i Supremi Giudici cassano con rinvio la sentenza di appello favorevole alla società, sostanzialmente invitando i giudici regionali a cercare di comprendere le ragioni delle operazioni intercompany che portano ad un certo risultato.
Ci si sarebbe aspettato che davanti alla mancanza di elementi contabili specifici giustificanti lo storno di ricavi la pronuncia di Roma fosse tassativa, mentre anche i Supremi Giudici manifestano una significativa incertezza nel risolvere (o cercare di farlo) lo scontro tra la norma nazionale, legata a dimensioni limitate tipiche di una economia minore e il diverso afflato internazionale del mondo dei colossi multinazionali.
Oltre tutto siamo in presenza di operazioni svolte alla luce del sole, non giustificate da scambi di beni magari effettuati a prezzi inadeguati, ma di compensazioni solamente di poste immateriali.
Secondo la logica “contabile” tradizionale un problema del genere non dovrebbe neppure esistere, mentre il rinvio da parte della Cassazione segnala che l’evoluzione dell’economia presenta anche questi aspetti che meritano la massima attenzione.
Anche FISCO OGGI del 31 luglio 2025, trattando di questo aspetto, rimane su posizioni sfumate, mentre in genere l’adesione alle tesi dell’Agenzia avviene con toni stentorei!
Gazzetta Tributaria 143, 02/08/2025
La Gazzetta Tributaria trasloca da p.za Diaz a v. Mayr 10, sempre a Milano; questo complesso spostamento che si concluderà a settembre potrà causare qualche ritardo e ci scusiamo in anticipo!
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