25 Lug IL DOPPIO BINARIO IVA-IRES E IL RISCHIO DI DERRAGLIARE! (Gazzetta Tributaria n. 136/2025)
136 – La divergenza tra detrazione IVA e deducibilità del costo IRES viene sottolinea in modo pericoloso in materia di servizi societari.
Il motivo di questa nota è dato dalla pubblicazione di due sentenze “gemelle” in materia di diniego della detrazione IVA sulle spese legali sostenute dalla società per la difesa (vittoriosa) dell’Amministratore di una società imputato di reati societari e assolto.
L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto, con apposito accertamento, che l’IVA sulle prestazioni dei legali che hanno difeso l’amministratore e alcuni dirigenti non poteva essere detratta per mancanza di inerenza del costo ai fini IVA, mentre lo stesso costo era pienamente deducibile ai fini IRES (oltretutto se l’IVA è indetraibile diventa costo, e quindi dovrebbe aumentare la deducibilità IRES, ma questo è un altro argomento!)
La controversia derivante dall’impugnativa dell’accertamento vedeva la società soccombente nei due gradi di merito e non vi è stata miglior sorte in Cassazione.
Infatti, con le due sentenze speculari n. 17111 e 17112 del 25 giugno 2025 La Corte di Cassazione ha confermato gli accertamenti (relativi al 2014) che negavano la detraibilità dell’IVA sulle spese legali per la difesa (vittoriosa) in un procedimento legale a carico dell’amministratore ed altri esponenti della società, eccependo la mancanza di inerenza ex art.19/IVA.
Non è certamente condivisibile l’interpretazione restrittiva che viene data in questo caso, quando la Corte precisa che “l’inerenza di un costo è da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale”, come se non esistesse tutta una vasta gamma di costi che indirettamente si collegano all’attività d’impresa.
Certamente le due norme (IVA ed IRES) non devono essere speculari, ma non si può tralasciare la considerazione che l’art.109 TUIR si riferisce alla deducibilità dei costi “che si riferiscono all’attività d’impresa”; questo consente di dedurre, sia pure con certi vincoli quantitativi, i costi di rappresentanza; l’art.19 della legge IVA, riconoscendo la detraibilità indica beni e servizi acquistati nell’esercizio d’impresa!
Con un sorprendete volteggio la Cassazione afferma che la riferibilità diretta del costo della difesa all’attività di esecuzione del mandato di amministratore è interrotta “da un elemento intermedio, dovuto all’attività di una terza persona pubblica o privata, costituito dall’accusa poi rivelatasi infondata”
Se l’accusa compie, magari a sproposito come spesso accade, la propria attività di Pubblico Ministero non si capisce come questo possa variare la natura di un costo da deducibile a indifferente, e quindi anche la natura dell’IVA relativa da detraibile a neutra!
Probabilmente la reazione più immediata sarà di qualificare, per quanto possibile, la funzione del legale difensore e il relativo costo come consulenza, anche penale, d’impresa che come servizio è certamente deducile e con IVA detraibile; un risultato contrario a quello che sembra voler essere l’intento dell’Agenzia, che con FISCO OGGI del 24 luglio 2025 plaude alla rigida presa di posizione della Cassazione.
Oltre tutto, tra le righe, traspare che la stessa indetraibilità dovrà essere applicata ai costi di difesa dei dipendenti, onere che è espressamente previsto da talune norme dei contratti collettivi di lavoro!
Come si potrebbe negare in questo caso l’inerenza anche IVA è tutto da scoprire!
Gazzetta Tributaria 136, 25/07/2025
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