22 Lug QUANDO L’ ESATTORE ESAGERA NELLE RICHIESTE! (Gazzetta Tributaria n.131/2025)
131 – Interviene la Cassazione Penale per affermare che se vi è un patrimonio sufficiente eventuali cessioni di beni non sono penalmente rilevanti.
Nell’ambito delle norme penali connesse al comportamento tributario (la famosa legge 74/2000) una fattispecie non molto frequente è rappresentata dalla “sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni dall’art.11.
La fattispecie è rappresentata, tipicamente, dal contribuente che per evitare l’esecuzione esattoriale simula la vendita di propri beni.
La sequenza degli atti, in questi casi, vede l’Agenzia delle Entrate segnalare alla Procura della Repubblica il comportamento ritenuto penalmente perseguibile, la Procura chiede al G.I.P. un’ordinanza di sequestro della somma che si presume evasa e procede al sequestro vero e proprio, in attesa della conclusione del giudizio.
Dato che al sequestro provvede il G.I.P. con ordinanza, la stessa è reclamabile davanti il Tribunale del riesame, e successivamente in Cassazione.
In un caso che si è sviluppato lo scorso anno un Tribunale ha convalidato un’ordinanza di sequestro per una cifra rilevante (circa 20 milioni di euro) nei confronti di un contribuente, denunciandolo per violazione dell’art.11 della legge 74/2000 citata perché sono stati rilevati atti dispositivi di beni; il contribuente ha reclamato in Cassazione.
La Corte di Cassazione, con sentenza n.26095 del 31 maggio 2025 ha cassato l’ordinanza di sequestro affermando che risultava in atti che il contribuente disponeva di un patrimonio immobiliare ben superiore al presunto debito tributario, e dato che gli atti dispositivi compiuti lasciavano nella sua piena disponibilità un valore ancora superiore al presunto debito, non vi era ragione per revocare detti atti e incriminare il contribuente che non aveva sottratto fraudolentemente beni all’esecuzione fiscale.
E’ interessante notare come la sentenza citata sottolinei che il diritto di proprietà è un bene costituzionalmente garantito, e pertanto chi si limita a disporre dei propri beni senza compiere azioni fraudolente non può essere gravato di alcun delitto.
Richiama la Suprema Corte l’assurdità dell’interpretazione più rigida, per cui chiunque avesse un debito con il Fisco superiore a € 50.00 = (limite minimo di procedibilità) non potrebbe comunque disporre dei propri beni se non dopo avere assolto il debito fiscale!
Anche l’operato dell’Esattore, pur con la rigidezza di tutte le sue azioni coercitive, deve trovare limiti quando le circostanze oggettive non possono far sorgere il sospetto del reato.
Il vecchio detto popolare “meglio avere un morto in casa che l’esattore all’uscio” ogni tanto si scontra con i limiti della realtà oggettiva, e concorre a ricordarcelo anche la Cassazione stabilendo opportuni paletti.
Quale excusatio non petita confermiamo di avere volutamente usato il termine “esattore” perché rende molto meglio l’immagine delle due posizioni contrapposte!
Gazzetta Tributaria 131, 22/07/2025
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