ESISTE ANCORA LA NOTIFICA PER POSTA! (Gazzetta Tributaria n. 130/2025)

ESISTE ANCORA LA NOTIFICA PER POSTA! (Gazzetta Tributaria n. 130/2025)

130 – Pur in questo tempo dominato dall’elettronica la “vecchia” raccomandata cartacea mantiene la propria validità.

 

 

Una recente presa di posizione della Suprema Corte permette di richiamare una serie di motivi di base nel rapporto tra Amministrazione e Contribuente: primo tra tutti l’applicabilità delle ordinarie norme di diritto processuale anche al mondo tributario e la buona fede!

Una lavoratrice autonoma operante nel mondo dello spettacolo riceve un avviso di accertamento impoesattivo (se non impugnato impone l’obbligo di pagamento senza la notifica della cartella) e contesta tale atto producendo nel termine previsto di sessanta giorni il ricorso dove viene eccepito, tra l’altro, che la notifica è nulla perché è stata effettuata per posta raccomandata e non tramite formale notifica con apposita relazione.

Questo motivo di ricorso, insieme con altri, viene rigettato dalle Corti di Giustizia Tributaria di Merito e la contribuente ricorre in Cassazione ripetendo le proprie doglianze formali.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16988 del 24 giugno 2025 respinge tutto il ricorso con alcune affermazioni di principio.

In effetti è norma fondamentale del diritto processuale che se un atto ottiene lo scopo al quale è destinato non può essere gravato da alcuna nullità (art.156 C.P.C.)!

L’accertamento indicato è stato opposto nei sessanta giorni dalla notifica, e quindi ha perfettamente raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del contribuente le rettifiche proposte dall’Agenzia; avendo opposto nei termini detto atto vi è stato un riconoscimento tacito della sua efficacia; ben diverso sarebbe stato se la contribuente, ritenendo nullo l’accertamento non avesse fatto alcun atto di opposizione e avesse rivolto i suoi reclami ai successivi atti di riscossione.

Nel testo dell’ordinanza si rileva come la Corte richiami una pronuncia del 2024 che aveva già riconosciuto la validità della “sanatoria” per raggiungimento dello scopo per gli atti impoesattivi.

La Cassazione stigmatizza poi il reclamo relativo all’utilizzo del sistema postale (anche se di minor presenza la rete delle Poste esiste e funzione anche in epoca telematica!) richiamando la norma, che risale al 1982, che autorizza ad effettuare la consegna di atti di accertamento e di riscossione a mezzo posta con raccomandata; quindi, anche se non citato perché all’epoca non esisteva, l’accertamento impoesattivo, che riunisce i due momenti può certamente essere notificato a mezzo posta!

Alla contribuente è andata bene che l’Agenzia delle Entrate non si fosse costituita formalmente in Cassazione, e quindi non vi è stata la condanna alle spese legali, che sarebbe certamente stata significativa stante tutto il tono di irritazione che si evince dalla pronuncia della Corte.

La vicenda trae origine da un accertamento per il 2013, ma l’attenzione per la cassetta della posta deve essere vigile anche ai tempi nostri!

 

 

Gazzetta Tributaria 130, 21/07/2025

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