EVITIAMO GLI SCAMBI DI DOCUMENTI INUTILI! (Gazzetta Tributaria n. 129/2025)

EVITIAMO GLI SCAMBI DI DOCUMENTI INUTILI! (Gazzetta Tributaria n. 129/2025)

129 – Dopo almeno 25 anni viene ribadito e sottolineato che non è necessario duplicare le informazioni, come stabilito nello Statuto del Contribuente.

 

 

I procedimenti amministrativi, in genere, sono lenti e si nutrono di carte, tanto da provocare anche la reazione del Supremo Consesso di Roma che lamenta l’inutilità delle richieste duplicate di documenti.

Questa è la sintesi di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 16700 del 23 giugno 2025 che presenta una situazione anche per altri versi emblematica!

L’Agenzia delle Entrate accertava una plusvalenza sulla cessione di un terreno ereditato, considerando tutto il prezzo riscosso quale “utile” perché il contribuente, come richiesto, non aveva trasmesso copia del titolo di provenienza.

A seguito dell’opposizione del contribuente i gradi di merito vedevano alternativamente affermarsi le due opposte ragioni, con la sentenza di secondo grado che dava ragione all’Agenzia.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento ha ribadito una verità sempre conosciuta ma di fatto inapplicata: non possono essere richiesti alla parte privata i documenti che sono già in possesso dell’Amministrazione, e quindi la mancata produzione di tali documenti non può costituire motivo per respingere il ricorso del contribuente.

Senza andare tanto indietro nel tempo nel 1990 (e comunque sono trentacinque anni fa!) la legge n.241/1990 all’art.18 prevede che nei procedimenti amministrativi gli atti detenuti dalla Pubblica Amministrazione sono acquisiti d’ufficio.

Si tratta, solo, di trasmetter da un ufficio all’altro detti documenti, ed ora, con la progressiva informatizzazione degli archivi, la trasmissione sarà solo di un file!

A rafforzare tale disposizione interviene anche lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) che all’art.6, c.4 ribadisce “Al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni”.

Pertanto la Cassazione ribadisce che un accertamento basato sulla mancata produzione di un documento (valore iniziale) che si presume già in possesso dell’Amministrazione non può essere convalidato senza che il giudice di merito abbia verificato tale circostanza.

Ecco l’accoglimento del ricorso con il rinvio della vertenza.

Insieme con la conferma che della documentazione già in possesso dell’Agenzia può non essere richiesta la produzione, e non deve essere sanzionata l’omissione, nel caso specifico una considerazione può essere spesa sulla durata temporale del procedimento.

L’accertamento è relativo all’anno 2005 (vent’anni fa!) e riguarda un terreno ricevuto in eredità nel 1935(!) quasi un secolo fa!

I tempi della giustizia in genere non risentono della frenetica accelerazione dei nostri tempi.

Ma a volte si esagera al contrario!

 

 

Gazzetta Tributaria 129, 18/07/2025

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