16 Lug MA CHI TE LO FA FARE? (Gazzetta Tributaria n. 127/2025)
127 – L’Agenzia deve smentire che un privato possa fungere per opzione da sostituto d’imposta.
L’attività professionale è certamente affascinante anche perché consente di scoprire e commentare risvolti e situazioni sorprendenti, come quella che andiamo a descrivere.
Viene rivolta all’Agenzia delle Entrate una richiesta di consulenza giuridica – risposta n. 10 del 15 luglio 2025 – sulla possibilità di acquisire per opzione la funzione di sostituto d’imposta da parte di un privato persona fisica.
Ecco il primo dilemma: ma perché un privato dovrebbe caricarsi di tutte le responsabilità, gli adempienti e gli oneri di un sostituto d’imposta, funzione a cui non è chiamato?
Non si riesce ad immaginarne la necessità e la convenienza.
La fattispecie che si evince dalla domanda è la seguente:
una persona fisica si qualifica come armatore (privato) di una nave da diporto che impiega un equipaggio composto da svariate persone, anche di alta professionalità (comandante, ufficiale di macchina, cuoco ecc.).
Data la complessità della gestione dell’imbarcazione da diporto l’armatore, che si paragona ad una piccola impresa, rileva che la norma vigente (art.23 D.P.R. 600/73) impone a determinati soggetti di effettuare una ritenuta sui redditi di lavoro dipendente corrisposti ai percettori, ma sembra non imporre un divieto a terzi di fungere da sostituti d’imposta.
Data la complessità della gestione dell’unità da diporto e l’articolata composizione dell’equipaggio l’armatore chiede di poter svolgere la funzione di sostituto per gli stipendi pagati.
Con la risposta citata l’Agenzia esclude, oltre tutto sbrigativamente! che un privato possa essere ricompreso tra i soggetti tenuti a svolgere la funzione di sostituto d’imposta.
Certamente la risposta dell’Agenzia è corretta sia per la portata letterale della norma che nell’attuale sistema fiscale limita gli obbligati (altrimenti anche le collaboratrici domestiche, basanti e simili dovrebbero subire le ritenute!) che per la negazione della stravagante interpretazione che non essendo stabilito che esclusivamente gli imprenditori possono svolgere la funzione questa può anche essere scelta a titolo volontario.
Ma l’interprete cerca, senza successo, di superare il mero dato letterale cercando di comprendere perché era stata formulata una simile richiesta.
E’ cognizione comune che, per quanto possibile, la situazione migliore è quando il Fisco decide di non occuparsi di noi: andare volontariamente a cercare una funzione fiscale non obbligatoria è puro masochismo!
Oltre tutto il nostro armatore, essendo un privato, non può utilizzare in nessun modo come costo l’ammontare dei compensi pagati.
A meno che il fine ultimo non sia altamente sociale: voglio essere sicuro che anche il mio equipaggio pagherà le imposte personali come (si presume) sono pagate dall’armatore che certamente è personaggio in vista.
In tanti anni di professione, comunque, non si era mai vista una pretesa di allargare, non dovuta, la platea dei sostituti d’imposta: una vera rivoluzione fiscale al contrario!
Gazzetta Tributaria 127, 16/07/2025
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