TRA MOGLIE E MARITO (EX) L’ ALLOGGIO DI SERVIZIO (Gazzetta Tributaria n.119/2025)

TRA MOGLIE E MARITO (EX) L’ ALLOGGIO DI SERVIZIO (Gazzetta Tributaria n.119/2025)

119 – Una nota di costume su di una situazione che ha dell’ incredibile.

 

A volte anche il commento delle situazioni tributarie che risultano dall’esame delle risposte ad interpelli dell’Agenzia si estende a circostanze di vita “ordinaria” che quanto meno suscitano perplessità.

E’ ben noto come il problema della “casa” sia uno dei più sentiti in genere, e particolarmente quando intervengono momenti di patologia della vita di coppia, come separazione e/o divorzi.

La risposta n. 173 del 4 luglio 2025 della Divisione Contribuenti dell’Agenzia ci presenta una circostanza che supera i semplici effetti fiscali, anche se questi non sono indifferenti, per generare un’attenzione particolare.

Si tratta delle circostanze in cui un militare goda dell’uso dell’Alloggio di Servizio per Incarico e in sede di provvedimento giudiziario di separazione/divorzio al coniuge del militare viene attribuita l’assegnazione di detto alloggio.

L’amministrazione interpellante segnala che in base alla normativa vigente in tale circostanza il militare decade dalla concessione con obbligo di rilascio dell’immobile entro 30 giorni.

Sembra di capire che questo non accade, e il coniuge/ex del militare viene considerato occupante l’alloggio (che avrebbe dovuto essere di servizio!) e quindi tenuto a versare il precedente canone e l’imposta di registro sulle somme corrisposte all’amministrazione.

Quasi una accettazione “di fatto” che l’assegnazione all’ex coniuge trasforma l’immobile di servizio in un semplice immobile a disposizione!

L’Agenzia precisa che in questo caso è dovuta l’imposta di registro sul canone nella misura ordinaria del 3%, mentre se vi è la presenza del militare l’imposta è agevolata al 2% (!).

Nella precedente risposta in argomento, n.28 del 6 febbraio 2020, della stessa Divisione Contribuenti, che riguardava funzionari civili, troviamo l’incredibile affermazione che l’obbligo di denuncia della variazione per cui il bene è goduto dal coniuge assegnatario in base ad un titolo dell’Autorità Giudiziaria può decorrere dalla data della comunicazione con l’avviso di perdita di titolo di concessione.

Un termine non può decorrere con carattere di condiscendenza: un termine decorre da elementi certi ; forse il carattere approssimato di tutte queste circostanze (Alloggio si servizio per Incarico che passa al coniuge – che con l’incarico non ha nulla a che fare; scadenza della concessione che non viene rispettata e occupazione senza titolo ma con corresponsione dell’imposta di registro; obbligo di comunicare la variazione ma con data di decorrenza dubitativa!) giustificano l’uso di termini che poco hanno a che vedere con la precisione delle norme.

E comunque rimane il dubbio sulle motivazione che portano il Magistrato in sede di divorzio ad assegnare ad un coniuge un alloggio di servizio che in base alle norme dovrebbe essere rilasciato entro 30 giorni dalla cessazione delle ragioni di servizio (e certamente un matrimonio finito non è ragione di servizio!)

Forse è per consentirci di stigmatizzare con ironia gli accadimenti!

 

Gazzetta Tributaria 119, 07/07/2025

 

 

 

 

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