03 Lug MICIO MICIO (E SENZA COMPAGNI!) (Gazzetta Tributaria n.116/2025)
116 – Le spese per i pet questa volta riguardano l’ IVA.
Nella Gazzetta Tributaria n. 97 di un anno fa commentavamo la dimensione della detrazione per le spese sanitarie/veterinarie per i nostri amici a quattro zampe, accumunando cani e gatti nella stessa sorte fiscale.
Questa volta ci riferiamo solo ai gatti perché l’occasione è data da una considerazione che viene svolta da ASSONIME con il parere n. 1 del giugno 2025.
Il problema affrontato è tipicamente fiscale, dato che si è ripresentata la problematica della corretta collocazione della lettiera per gatti (ecco perché vince il felino!) nell’ambito della classificazione dei prodotti (tipicamente si tratta di identificare la voce doganale corretta, e poi considerare in quell’ambito anche il prodotto nazionale).
Riepiloghiamo la situazione: dopo una notevole incertezza, avuto riguardo alla prevalente composizione vegetale della lettiera per gatti l’Agenzia aveva concluso per una tassazione IVA ridotta quale sottoprodotto vegetale.
Nel dicembre 2024 con la risoluzione n.59/2024 l’Agenzia, rettificando il proprio parere, afferma che è la destinazione funzionale del prodotto che ne giustifica la collocazione in un certo ambito, e pertanto la commercializzazione di “lettiere per gatti” comunque composte deve essere assoggettata ad aliquota IVA ordinaria, non essendo, tale prodotto specifico, compreso in appositi elenchi doganali agevolati.
Interviene da ultimo l’ASSONIME che nel proprio approfondimento sottolinea come la qualifica del prodotto, la sua confezione e la sua destinazione funzionale possono determinare una diversa collocazione in un determinato ambito di agevolazioni IVA.
L’esempio che viene fatto riguarda i “trucioli di legno depolverato “, sottoprodotto della lavorazione del legno la cui commercializzazione è soggetta ad IVA agevolata del 10% (tabella A parte II n. 98).
Questo prodotto costituisce la quasi totalità delle componenti delle lettiere per gatti a composizione vegetale, ma se viene commercializzato come tale (lettiera per gatti) deve scontare l’IVA ordinaria 22%.
Conclude quindi l’ASSONIME che se lo steso prodotto viene commercializzato solo come cascame non può essere riposizionato come bene diverso dalla sua natura intrinseca.
Quindi un pacco di trucioli di legno depolverati ha una IVA agevolata 10%; se sullo stesso pacco c’è scritto “Lettiera vegetale per gatti” la sola iscrizione sposta l’incidenza IVA al 22%.
Allora la considerazione sulla rilevanza della destinazione intrinseca e sulla composizione del prodotto finale possono applicarsi a tante fattispecie diverse (imbottiture vegetali per esempio!) e forse sarà opportuno un intervento del legislatore che metta ordine in questo conflitto tra forma e sostanza!
Certamente Micio, che è egocentrico, gode di questo interesse da lui indotto.
Gazzetta Tributaria 116, 03/07/2025
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