14 Lug
RIMBORSI SPESE E CONFINI NAZIONALI E LA FRETTA! (Gazzetta Tributaria n. 124/2025)
124 – A volte vi sono precisazioni troppo sbrigative!
Uno dei temi che hanno interessato maggiormente l’opinione pubblica professionale in questi mesi deriva dalla modifica operata al TUIR dalla Legge di bilancio 2025 che ha introdotto l’obbligo dell’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili (sostanzialmente tutto tranne il contante!) per le spese soggette a rimborso, sostenute dal dipendente in trasferta.
Come è noto la legge afferma che il rimborso delle spese, documentate e inerenti sostenute dal dipendente in trasferta non sono reddito per il percettore, ma costituiscono costo deducibile per l’erogante.
Per evitare elusioni fiscali il legislatore ha introdotto l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili, al fine di evitare facili forzature; in difetto di questi strumenti il rimborso delle spese sostenute diviene provento imponibile per il dipendente. E deve sommarsi al suo reddito.
Indubbiamente questa situazione presenta margini di incertezza, e un Ministero della Repubblica ha rivolto un interpello all’Agenzia (appare un po’ esagerato!) per giustificare il proprio comportamento in caso di trasferte dei dipendenti in paesi dove “gli strumenti di pagamento tracciati non sono diffusi”.
Certamente se si pensa al personale delle ambasciate magari in paesi un po’ sperduti il vincolo della tracciabilità appare eccessivo!
Il Ministero richiedente afferma che ritiene di non assoggettare a tassazione i rimborsi in relazione a trasferte dove non è possibile effettuare un pagamento tracciato (vai a capire quali?)
L’Agenzia, con la risposta n. 188 del 10 luglio 2025 è particolarmente tacitiana, affermando che a seguito delle modifiche portate alla norma citata dal D.L.17 giugno 2025 n. 84 il vincolo dell’utilizzo di mezzi di pagamento tracciati vale solo per le trasferte nazionali; all’estero può essere utilizzato il contante.
Fin qui la risposta, che certamente pecca di “fretta” perché un decreto legge potrebbe essere variato in sede di conversione, e quindi nel periodo di esame del Parlamento non offre la certezza necessaria; poi le trasferte all’estero dovranno essere precisate: San Marino giustifica il contante; e Livigno (fuori dal territorio doganale dello Stato) ma entro i confini politici?
Mentre invece certe trasferte in Italia, magari in assenza di segnale e di collegamento per pagare con carte non potranno godere della deroga.
Per altro, rispetto alla normale profondità e ricchezza di richiami delle risposte dell’Agenzia quella indicata occupa solo una pagina: c’è da pensare che sarà oggetto di precisazioni dopo la conversione del decreto!
Forse ci saranno stati motivi d’urgenza.
Ma v’è da restare perplessi!
Gazzetta Tributaria 124, 14/07/2025
Sorry, the comment form is closed at this time.